Art. 3.

      1. In materia previdenziale, a carico dei bilanci regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome le norme vigenti per gli appartenenti alle altre Forze di polizia di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni.